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Il Tar ferma gli ambientalisti: «ricorso sbagliato e inammissibile»

category abruzzo | ecosistemi | altri media author martedì 23 settembre, 2008 11:16author scritto da da primadanoi.it

ORTONA. I ricorsi al Tar delle associazioni ambientaliste, dei comuni e delle cantine dell'ortonese che si erano opposti all'iter per la costruzione del centro oli sono stati rigettati. Il tribunale amministrativo dell'Aquila non è entrato nel merito ma tecnicamente ha dichiarato inammissibile i ricorsi presentati.

Il tutto accade proprio nel giorno in cui un altro ricorso è partito per la commissione europea, ricorso che prova a guardare "dall'alto" l'intera procedura da un'ottica sovrastatale.
Il ricorso al Tar era stato presentato all'inizio dell'anno da Wwf, le cantine, il comitato Natura Verde, il Comune di Francavilla, il Comune di Pescara, quello di San Giovanni Teatino e di Orsogna.
Con il ricorso si chiedeva l'annullamento di tutti gli atti inerenti la procedura partendo dalla variante al piano regolatore che ha di fatto dato il via libera alla costruzione del centro oli di Ortona.
Si chiede in definitiva l'abolizione di tutti gli atti a partire dalla delibera Cipe del 2002 fino alla decisione del consiglio comunale del 4 ottobre 2007, ultimo atto della procedura.
A resistere dinanzi al Tar si sono costituiti ovviamente l'Eni, la Regione e tutti gli enti firmatari degli atti amministrativi (Arta, Comune di Ortona, Comune di Miglianico e Provincia di Chieti -non costituitisi-, Ministero).
Ieri sono state depositate in segreteria le motivazioni della sentenza emanata il 9 luglio scorso.
«Il ricorso è palesemente inammissibile», scrivono i giudici del Tar dell'Aquila, «è evidente che la legittimazione ad agire dinanzi al giudice amministrativo in favore delle associazioni va limitata alla lesione di beni ambientali in senso stretto».
Secondo il tribunale l'associazione ambientalista Wwf non avrebbe la facoltà di chiedere l'annullamento di atti amministrativi ma solo quello di proteggere effettivamente l'ambiente da eventuali danni.

«IL WWF NON PUO' CHIEDERE ANNULLAMENTO DI TUTTI GLI ATTI»

«Non si può ritenere che il Wwf abbia anche la facoltà di impugnare atti che potrebbero in astratto arrecare danni alle coltivazioni agricole anche sé di pregio».
Se fosse vero questo -argomentano i giudici- allora il Wwf sarebbe abilitato e impugnare «qualsiasi opera di carattere pubblico o privato che potesse eventualmente arrecare danni all'ambiente considerato in tutti i suoi aspetti anche di carattere urbanistico».
Altro punto fondamentale che rilevano i giudici è che il sito dove sta per nascere il centro oli non appartiene ad alcuna zona protetta (i cosiddetti siti di importanza comunitaria) rilevando come anche la ricerca degli idrocarburi sia dalla legge parimenti tutelata («se non di più») rispetto alle colture agricole.
Dunque, il Wwf non sarebbe legittimato a ricorrere contro tutti gli atti ma solo eventualmente contro quello che ha dato inizio alla procedura che gli stessi giudici individuano nel primo atto: quella delibera Cipe del 2002.

«IMPUGNATIVA FUORI DAI TERMINI»

Così stando le cose tuttavia tale documento, rilevano i giudici, «non solo non è stato impugnato nei termini ma non è stato fatto per nulla oggetto di impugnativa, neanche al momento dell'adozione della variante», un provvedimento «con mera valenza urbanistica che ha importato solo la diversa destinazione della zona».
E secondo i giudici pur annullando quella delibera di consiglio gli effetti non verrebbero meno.
La procedura amministrativa -secondo il Tar- si sarebbe svolta regolarmente e addirittura vi sarebbero stati atti superflui come la stessa variante urbanistica, adottato dal Comune, superflua perché il Ministero aveva deciso la localizzazione in quella zona ed il Comune non poteva opporsi.
«E' palese la inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa degli atti lesivi relativi alla localizzazione dell'impianto (la delibera Cipe del 2002, ndr) e la carenza di legittimazione relativamente le censure di mero carattere urbanistico (la variante al Prg ndr), insuscettibili di creare una utilità sostanziale alle pretese della ricorrente».

TAR: «LEGGE REGIONALE INEFFICACE CONTRO IL CENTRO OLI»

Il Tar nelle sue motivazioni ha dovuto anche esaminare la legge regionale numero 2 del 21 marzo 2008 per stabilire se questa potesse in qualche modo impedire lo stesso ricorso.
Parliamo della legge che in qualche modo avrebbe sospeso l'iter di costruzione del centro oli e votata dal consiglio regionale tra le polemiche e le proteste.
Anche su questa legge il giudizio del Tar appare impietoso.
All'articolo 10 della stessa legge verrebbe prescritta la sospensione del rilascio di tutti i permessi a costruire nei territori previsti –tra cui anche quello di Ortona- nuove industrie insalubri.
Secondo i giudici, tuttavia, questa norma non influirebbe minimamente sulla procedura di costruzione del centro oli poiché potrebbe applicarsi solo ai nuovi insediamenti e non a quelli -come il centro
oli- la cui procedura era già conclusa.
Un sospetto che si era già palesato poco dopo l'approvazione di quel pastrocchio.
«La sentenza non fa altro che dichiarare come la procedura che abbiamo seguito sia regolare», ha commentato Remo Di Martino, presidente del consiglio di Ortona, «vengono fatti salvi tutti i pareri di tutti gli enti nel tempo rilasciati e si stabilisce che indietro non si torna.
Nel frattempo, però, si è criminalizzata una intera città e le persone, scatenando una guerra che nessuno si meritava. Il Tar, inoltre, dice chiaramente come il consiglio comunale aveva ragione quando diceva che l'iter era regolare e che non si potevano cancellare gli atti formatisi nelle conferenze di servizio».

a.b. 23/09/2008 8.41

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